Descrizione
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza n. 19/2020 prot. n. 6089 del 07/08/2020 che istituiva i seguenti obblighi e divieti per i fruitori delle spiagge del lago Santo:
- il divieto di condurre i cani sprovvisti di guinzaglio;
- il divieto di far entrare i cani nelle acque del lago;
- il divieto di qualsiasi forma di campeggio o bivacco;
- il divieto di accendere fuochi e falò;
con l’applicazione, ai trasgressori di una sanzione amministrativa di 100.00 €.
Verificato che sempre più persone portano al seguito un cane o altro animale d’affezione e che anche in molti altri laghi del Trentino sono state allestite delle zone per la balneazione di cani e animali d’affezione.
Ritenuto opportuno confermare l’istituzione anche al lago Santo di una zona per la balneazione dei cani, così da regolamentare l’accesso in acqua dei cani in una zona che si trova nella fascia immediatamente a nord dell’emissario rio Mercar.
Considerato di voler confermare tutti gli obblighi e divieti fin qui definiti sulla spiaggia pubblica a verde, in tutto il perimetro del lago ad esclusione di questo tratto che dovrà essere opportunamente individuato attraverso idonea segnaletica.
Verificato che per un più efficace controllo dei comportamenti sopradetti, oltre demandare questo compito all’Ufficio di Polizia Locale sarà interessata la Stazione Forestale di Cembra in quanto sia gli Ufficiali ed Agenti del Corpo Provinciale Forestale che i custodi Forestali frequentano maggiormente la località e vi si recano anche per i più svariati compiti di istituto non ultimo per il controllo della pesca.
Visto l’art. 13 comma 4 della Legge 24.11.1981 n° 689 relativo alla competenza generica degli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria per l’accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative, nonché il capo primo della medesima Legge, riguardante l’applicazione delle sanzioni amministrative in generale.
Vista la L.R. 04.01.1993 N. 1 Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige e s.m.
O R D I N A
sulle sponde del Lago Santo sono confermati i seguenti obblighi e divieti:
- il divieto di condurre i cani sprovvisti di guinzaglio;
- il divieto di far entrare i cani nelle acque del lago (esclusi i cani per salvataggio e al servizio delle persone non vedenti)
- il divieto di qualsiasi forma di campeggio o bivacco;
- il divieto di accendere fuochi e falò;
Ai contravventori sarà irrogata una sanzione amministrativa a partire da € 50.00 a € 300.00
I cani e gli animali di affezione potranno entrare nelle acque del lago ESCLUSIVAMENTE nella parte di spiaggia verde immediatamente a nord dell’emissario rio Mercar come da segnaletica posta in loco.